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183078
IDG901200654
90.12.00654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zuelli Fulvio
Organi collegiali: e' compito esclusivo dell' amministrazione individuare le associazioni maggiormente rappresentative
Nota a C. Cost. 11 ottobre 1988, n. 975
Regioni, an. 17 (1989), fasc. 6, pag. 1844-1852
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04200
La legge provinciale Bolzano prevedeva che i componenti della Commissione per l' assistenza creditizia dell' artigianato fossero designati da un' associazione di categoria individuata dalla legge stessa. La Corte ne ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale. L' individuazione dell' associazione di categoria dev' essere effettuata in base a criteri di maggior rappresentativita'. La nota si incentra sull' esame del contributo della sentenza all' inquadramento degli aspetti delicati e controversi riguardanti la composizione dei collegi amministrativi: all' individuazione, cioe', della corretta metodologia per dare legittima esecuzione alla formula legislativa della "maggior rappresentativita'".
art. 3 Cost. art. 39 Cost. l.p. BZ 12 agosto 1951, n. 1
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