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183147
IDG901500723
90.15.00723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
Pronuncia di addebito nella separazione dei coniugi: irrilevanza della diversa gravita' dei rispettivi comportamenti colposi
Nota a Cass. sez. I civ. 19 ottobre 1988, n. 5698
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 3, pt. 1A, pag. 449-452
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127
Secondo la sentenza, in caso di addebitabilita' della separazione ad entrambi i coniugi, non e' consentito di effettuare una graduazione fra le diverse responsabilita'. Di conseguenza, e' illegittimo il provvedimento del giudice di merito che riconosce l' assegno di mantenimento al coniuge al quale e' stata addebitata la separazione in presenza dell' addebitabilita' della separazione anche all' altro coniuge, fondando tale riconoscimento sulla minore rilevanza causale del beneficiario rispetto a quella dell' obbligato nella causazione dell' intollerabilita' della convivenza. L' A. aderisce alla decisione e approfondisce le conseguenze che derivano sul piano giuridico dall' addebito.
art. 151 comma 2 c.c.



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