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183174
IDG901500750
90.15.00750 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalia Laura
FIdeiussione "omnibus": determinabilita' dell' oggetto e giudizio in buona fede
Nota a Trib. Verona 23 agosto 1988
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 4, pt. 1B, pag. 307-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680
La soluzione di cui alla sentenza annotata s' inserisce nella prassi difensiva della contestazione della validita' di alcune delle clausole che costituiscono il contenuto della fideiussione "omnibus", predisposta dalle norme bancarie uniformi. Nel caso di specie la clausola all' esame del Tribunale e' quella con cui il garante rinuncia preventivamente alla liberazione di cui all' art. 1956 c.c. Il Tribunale rileva la nullita' del contratto, in quanto tale rinuncia contrasta con i principi regolatori delle obbligazioni e della responsabilita'. L' A. rileva anche la novita' della pronuncia nella circostanza che non si trovano nelle conclusioni le affermazioni riscontrabili in dottrina in tema di buona fede, o meglio di sindacato dei contenuti contrattuali condotto alla stregua del principio di buona fede.
art. 1175 c.c. art. 1229 c.c. art. 1375 c.c. art. 1419 comma 1 c.c. art. 1956 c.c.



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