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183180
IDG901500756
90.15.00756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verardi Carlo Maria
Il problema dell' intervento delle associazioni ambientaliste nel giudizio penale in relazione alla legge n. 349 del 1986
Nota a ord. Pret. Roma 21 giugno 1988 Pret. Mestre 3 giugno 1987
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 4, pt. 2, pag. 151-158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D60321
Secondo la decisione del Pretore di Roma, le associazioni di protezione ambientale sono legittimate ad agire in giudizio, a costituirsi parte civile nei processi penali per reati ambientali. La decisione del Pretore di Mestre, invece, seguendo l' orientamento piu' restrittivo, ha escluso la costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche in un giudizio per violazioni urbanistiche. Secondo l' A., e' possibile evitare di restringere ulteriormente il gia' angusto ambito offerto dalla l. 349/1986 alla partecipazione delle associazioni. Esiste infatti, sostiene l' A., la possibilita' di rendere compatibile il disposto dell' art. 18 l. 349 del 1986 con quello del codice di procedura penale, tanto in ordine al problema della forma che a quello della legittimazione di un intervento collettivo.
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 10 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 105 c.p.c. art. 185 c.p. art. 22 c.p.c.



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