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183192
IDG901500768
90.15.00768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevale Paolo
La pronuncia d' incostituzionalita' "ad effetto parzialmente retroattivo" del regime della perequazione automatica per le pensioni dei magistrati: ancora una declaratoria di illegittimita' costituzionale con efficacia "temporalmente circoscritta"
Nota a C. Cost. 5 maggio 1988, n. 501
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 5, pt. 1A, pag. 761-768
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02304; D14317; D02145
La sentenza dichiara l' illegittimita' costituzionale parziale degli artt. 1, 3 comma 1, 6 l. 141/1985. Tuttavia, viene disposto che la conseguente disapplicazione di tali norme non debba incidere, secondo la regola generale, su tutti i rapporti non ancora definitivamente conclusi, bensi' soltanto a partire da un individuato momento nel tempo, il primo gennaio 1988. La sentenza in esame costituisce il secondo esempio di accoglimento "ad effetti temporali circoscritti", e l' A. approfondisce alcune problematiche che emergono da questo nuovo orientamento giurisprudenziale.
art. 136 Cost. art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 1 l. 17 aprile 1985, n. 141 art. 3 comma 1 l. 17 aprile 1985, n. 141 art. 6 l. 17 aprile 1985, n. 141



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