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183194
IDG901500770
90.15.00770 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sicchiero Gianluca
In tema di pagamento di assegno circolare dopo la notifica del decreto di ammortamento
Nota a Cass. sez. I civ. 3 dicembre 1988, n. 6552
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 5, pt. 1A, pag. 821-828
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31412; D3156
A Tizio viene sottratto un assegno circolare, di cui ottiene decreto di ammortamento che notifica all' istituto emittente e pubblica sulla Gazzetta ufficiale. Nel frattempo l' assegno viene depositato in un conto corrente aperto presso una banca da un terzo, che ne riscuote l' importo prima che l' istituto emittente lo abbia accreditato alla banca. Successivamente la banca, assumendosi portatrice di buona fede del titolo in quanto da lei pagato prima della pubblicazione del decreto di ammortamento sulla G azzetta ufficiale, ne chiede il pagamento all' istituto emittente. L' istituto a cio' provvede, proponendo nel contempo opposizione al decreto di ammortamento, in quanto assume di aver legittimamente pagato alla banca stessa quale portatrice di buona fede del titolo, e di avere conseguentemente diritto a che sia accertata "l' invalidita' o inefficacia" del decreto opposto, o comunque che l' ammortante non puo' ottenere la restituzione dell' importo dell' assegno rubato. La Corte suprema si trova a dover decidere sia in ordine alla eccepita carenza di "legittimazione attiva" in capo all' opponente, sia sulla legittimita' del pagamento effettuato dall' istituto emittente dopo la notifica del decreto di ammortamento, sia ancora sulla mancanza di buona fede della banca nell' aver acquistato il titolo medesimo, assumendosi in tal senso la sua colpa grave a causa dell' avvenuta identificazione del correntista mediante patente di guida certamente contraffatta, e a causa altresi' dell' avvenuto pagamento al correntista dell' importo dell' assegno prima che l' istituto emittente lo avesse accreditato alla banca stessa.
art. 86 comma 4 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 1829 c.c. art. 1857 c.c. art. 2697 c.c.



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