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183243
IDG901500819
90.15.00819 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Silvestri Giovanni
Beni sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento e conto corrente del fallito
Osservazione a Cass. 21 marzo 1989, n. 1417
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 4, pt. 1, pag. 1062-1066
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330
La questione esaminata riguarda la sorte dei versamenti su un conto corrente bancario aperto, dopo la dichiarazione di fallimento, da un fallito che abbia iniziato una nuova attivita' d' impresa. La Cassazione ha ritenuto che i versamenti sul conto corrente costituiscano il provento della gestione della nuova impresa e i pagamenti eseguiti mediante assegni bancari tratti sul conto rappresentino le passivita' sostenute dal fallito. Pertanto, il curatore non puo' far proprio l' utile dell' impresa disconoscendo i pagamenti operati dal fallito per conseguire quell' utile. Quindi il curatore potra' acquisire soltanto l' utile netto costituito dalla differenza tra attivo e passivo. L' A. aderisce alla sentenza che, attraverso una lucida e convincente analisi degli artt. 42 e 44 l. fall. ha ribaltato posizioni che sembravano ormai acquisite.
art. 42 l. fall. art. 44 l. fall.



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