Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


183255
IDG901500831
90.15.00831 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariconda Vincenzo
Fideiussione "omnibus" e principio di buona fede: la Cassazione a confronto
Nota a Cass. sez. I civ. 20 luglio 1989, n. 3386 Cass. sez. I civ. 20 luglio 1989, n. 3385
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 3102-3111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680
Le sentenze annotate fanno parte di un gruppo di cinque in materia di "fideiussione omnibus". Esse non modificano l' orientamento in ordine alla validita' del contratto, ma ridimensionano la portata della vincolativita', per il fideiussore, delle anticipazioni operate dalla banca nel periodo successivo alla prestazione della garanzia. Il ridimensionamento viene operato nel segno della clausola generale di buona fede e correttezza, che costituisce una modalita' che si collega ai numerosi spunti dottrinari sul legame fra fideiussione omnibus e buona fede oggettiva. Se pero' il riferimento alle regole di correttezza e di buona fede, conclude l' A., dovesse originare delle decisioni del tutto casuali, legate alle personali convinzioni dei giudici in ordine alla bonta' ed utilita' della fideiussione omnibus, sarebbe stato meglio fosse prevalsa la conclusione dell' invalidita' del negozio.
art. 1175 c.c. art. 1346 c.c. art. 1355 c.c. art. 1375 c.c. art. 1418 c.c. art. 1956 c.c.



Ritorna al menu della banca dati