| 183262 | |
| IDG901500838 | |
| 90.15.00838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Messina Rino
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| Ancora giustizia per gli obiettori di coscienza
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| Nota a C. Cost. 31 luglio 1989, n. 470
ord. C. Cost. 25 luglio 1989, n. 440
C. Cost. 18 luglio 1989, n. 409
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| Foro it., an. 115 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 36-41
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18682
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| Le tre decisioni riguardano l' obiezione di coscienza al servizio
militare. Con la sentenza n. 409 la Corte ha equiparato la pena per
gli obiettori di coscienza a quella per i mancanti alla chiamata,
sulla base di motivazioni assai criticabili; non sembra infatti
possibile porre sullo stesso piano le modalita' oggettive e
soggettive dei due reati. Con l' ordinanza n. 440 viene ritenuto
estinto il reato di obiezione i un individuo che aveva inizialmente
rifiutato ogni forma di servizio militare, poi aveva chiesto l'
ammissione al servizio civile e infine aveva accettato di prestare il
servizio militare; la decisione e' criticabile, perche' potrebbe
incentivare i tentativi di evitare il servizio militare. Con la
sentenza n. 470 la Corte ha assunto alcune giuste decisioni in
materia di durata dei servizi alternativi, ma sulla base di
motivazioni non sempre condivisibili. In conclusione, sarebbero
auspicabili una maggiore chiarezza e un maggior rigore sistematico da
parte della Corte Costituzionale nell' affrontare la materia.
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| art. 151 c.p.mil.p.
art. 52 Cost.
l. 15 dicembre 1972, n. 772
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