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Documento


183262
IDG901500838
90.15.00838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Messina Rino
Ancora giustizia per gli obiettori di coscienza
Nota a C. Cost. 31 luglio 1989, n. 470 ord. C. Cost. 25 luglio 1989, n. 440 C. Cost. 18 luglio 1989, n. 409
Foro it., an. 115 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 36-41
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18682
Le tre decisioni riguardano l' obiezione di coscienza al servizio militare. Con la sentenza n. 409 la Corte ha equiparato la pena per gli obiettori di coscienza a quella per i mancanti alla chiamata, sulla base di motivazioni assai criticabili; non sembra infatti possibile porre sullo stesso piano le modalita' oggettive e soggettive dei due reati. Con l' ordinanza n. 440 viene ritenuto estinto il reato di obiezione i un individuo che aveva inizialmente rifiutato ogni forma di servizio militare, poi aveva chiesto l' ammissione al servizio civile e infine aveva accettato di prestare il servizio militare; la decisione e' criticabile, perche' potrebbe incentivare i tentativi di evitare il servizio militare. Con la sentenza n. 470 la Corte ha assunto alcune giuste decisioni in materia di durata dei servizi alternativi, ma sulla base di motivazioni non sempre condivisibili. In conclusione, sarebbero auspicabili una maggiore chiarezza e un maggior rigore sistematico da parte della Corte Costituzionale nell' affrontare la materia.
art. 151 c.p.mil.p. art. 52 Cost. l. 15 dicembre 1972, n. 772



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