| 183278 | |
| IDG901500854 | |
| 90.15.00854 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scardillo Giancarlo
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| Associazione in partecipazione e lavoro subordinato
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| Nota a Pret. Siracusa 20 giugno 1989
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 15-27
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3117; D740
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| L' apporto dell' associato nel contratto di associazione in
partecipazione puo' ben esser costituito da una prestazione
lavorativa che, pur avendo le caratteristiche del lavoro subordinato,
risulti assistita dai peculiari diritti inerenti la disciplina dell'
associazione in partecipazione. Ne consegue che ogni qualvolta si
dibatta sulla qualificazione di un rapporto come di lavoro
subordinato o di associazione in partecipazione, si dovra' indagare
se le prestazioni contrattuali siano in astratto riferibili all' uno,
all' altro o ad entrambi i rapporti. Ricorrendo quest' ultima
ipotesi, onde accertare la reale volonta' delle parti, dovra' farsi
riferimento al comportamento di esse nella realta'fattuale: la
qualificazione attribuita dai contraenti ha minima rilevanza
probatoria se al "nomen iuris" non corrisponde un confacente
svolgimento del rapporto. In sostanza la volonta' delle parti deve
ritenersi decisiva (sempre che non ci si trovi dinnanzi ad un negozio
simulato) a condizione che non sia possibile pervenire ad una diversa
qualificazione del rapporto alla luce di una sua concreta esecuzione
difforme dal postulato. In tal senso va interpretato un recente
orientamento della Suprema Corte che, pur non volendo attribuire
rilevanza decisiva al "nomen iuris", ha inteso rivalutare la signoria
del volere quale manifestazione insostituibile della liberta' dell'
individuo. E' consentito che professionisti si associno per dividere
le spese di studio e gestire congiuntamente i proventi dell'
attivita': cio', di per se, non trasferisce all' associazione
professionale la titolarita' del rapporto di prestazione d' opera
essendo garantito il principio della personalita' della prestazione.
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| l. 23 novembre 1939, n. 1815
art. 2232 c.c.
art. 2549 c.c.
art. 2553 c.c.
art. 2554 c.c.
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