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183278
IDG901500854
90.15.00854 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardillo Giancarlo
Associazione in partecipazione e lavoro subordinato
Nota a Pret. Siracusa 20 giugno 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 15-27
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3117; D740
L' apporto dell' associato nel contratto di associazione in partecipazione puo' ben esser costituito da una prestazione lavorativa che, pur avendo le caratteristiche del lavoro subordinato, risulti assistita dai peculiari diritti inerenti la disciplina dell' associazione in partecipazione. Ne consegue che ogni qualvolta si dibatta sulla qualificazione di un rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione, si dovra' indagare se le prestazioni contrattuali siano in astratto riferibili all' uno, all' altro o ad entrambi i rapporti. Ricorrendo quest' ultima ipotesi, onde accertare la reale volonta' delle parti, dovra' farsi riferimento al comportamento di esse nella realta'fattuale: la qualificazione attribuita dai contraenti ha minima rilevanza probatoria se al "nomen iuris" non corrisponde un confacente svolgimento del rapporto. In sostanza la volonta' delle parti deve ritenersi decisiva (sempre che non ci si trovi dinnanzi ad un negozio simulato) a condizione che non sia possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto alla luce di una sua concreta esecuzione difforme dal postulato. In tal senso va interpretato un recente orientamento della Suprema Corte che, pur non volendo attribuire rilevanza decisiva al "nomen iuris", ha inteso rivalutare la signoria del volere quale manifestazione insostituibile della liberta' dell' individuo. E' consentito che professionisti si associno per dividere le spese di studio e gestire congiuntamente i proventi dell' attivita': cio', di per se, non trasferisce all' associazione professionale la titolarita' del rapporto di prestazione d' opera essendo garantito il principio della personalita' della prestazione.
l. 23 novembre 1939, n. 1815 art. 2232 c.c. art. 2549 c.c. art. 2553 c.c. art. 2554 c.c.



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