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| IDG901500855 | |
| 90.15.00855 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Aureli Michele
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| Note in tema di limiti oggettivi dell' impugnazione incidentale
tardiva
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| Nota a Trib. Verona 21 ottobre 1988
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 37-43
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4204; D4163
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| L' A. trae spunto da un decisum del Tribunale di Verona teso a
sancire l' inammissibilita' di una impugnazione incidentale tardiva
diretta con un capo autonomo della gravata decisione, per sottoporre
a revisione critica il tradizionale restrittivo indirizzo
giurisprudenziale che ravvisa nell' istituto de quo delle limitazioni
oggettive. Ne' la lettera della norma, ne' la ratio legis, ne' i
principi generali sostanziali e processuali, che regolano il nostro
ordinamento, sembrano infatti giustificare una impostazione siffatta.
Da un lato, non e' dato riscontrare nella disciplina positiva alcun
esplicito cenno ai pretesi limiti oggettivi; dall' altro, la
finalita' che il legislatore ha inteso perseguire con il meccanismo
dell' impugnazione incidentale tardiva, non puo' che consistere nell'
esigenza di dover ristabilire una posizione di equilibrio tra le
parti in virtu' di un assetto unitario di interessi, si' che il
soggetto contro il quale viene promosso il gravame possa effettuare
una ponderazione comparativa di interessi non solo a priori, bensi'
anche a posteriori in conseguenza dell' esperito rimedio. La legge
offre pertanto al soggetto parzialmente soccombente la possibilita'
di accettare gli effetti della sentenza in virtu' di una valutazione
globale, purche' naturalmente altro soggetto non impugni a sua volta
incrinando tale equilibrio (riuscendosi cosi' a conciliare le ragioni
di opportunita' sostanziale con le regole di rito); la legge sancisce
inoltre che l' avvenuto gravame nei termini non crea alcuna
preclusione o giudicato nei confronti di colui che non ha impugnato,
e cio' in ragione della tanto banale quanto evidente considerazione
che la proposta impugnazione mette nel nulla l' acquiescenza o
decorrenza di termine eventualmente verificatesi (come proclama l'
art. 334), trattandosi di un evento modificatore dell' assetto di
interessi precedentemente creatosi. Il potere di impugnare in via
incidentale tardiva trovasi pertanto in stretta connessione con l'
impugnazione tempestiva, nel senso che e' tale ultimo evento a
permettere che la fattispecie preveduta dal legislatore sia completa
in tutti i suoi elementi: ma il potere era gia' esistente ab origine
e trova il suo fondamento e la sua derivazione solo ed unicamente
nella sentenza sfavorevole. Le convinzioni dell' A. vengono
confortate da una recente e sempre piu' consistente giurisprudenza
nel senso di negare l' esistenza di ogni limite oggettivo in seno
all' impugnazione incidentale tardiva.
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| art. 331 c.p.c.
art. 332 c.p.c.
art. 334 c.p.c.
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