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183279
IDG901500855
90.15.00855 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aureli Michele
Note in tema di limiti oggettivi dell' impugnazione incidentale tardiva
Nota a Trib. Verona 21 ottobre 1988
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 37-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4204; D4163
L' A. trae spunto da un decisum del Tribunale di Verona teso a sancire l' inammissibilita' di una impugnazione incidentale tardiva diretta con un capo autonomo della gravata decisione, per sottoporre a revisione critica il tradizionale restrittivo indirizzo giurisprudenziale che ravvisa nell' istituto de quo delle limitazioni oggettive. Ne' la lettera della norma, ne' la ratio legis, ne' i principi generali sostanziali e processuali, che regolano il nostro ordinamento, sembrano infatti giustificare una impostazione siffatta. Da un lato, non e' dato riscontrare nella disciplina positiva alcun esplicito cenno ai pretesi limiti oggettivi; dall' altro, la finalita' che il legislatore ha inteso perseguire con il meccanismo dell' impugnazione incidentale tardiva, non puo' che consistere nell' esigenza di dover ristabilire una posizione di equilibrio tra le parti in virtu' di un assetto unitario di interessi, si' che il soggetto contro il quale viene promosso il gravame possa effettuare una ponderazione comparativa di interessi non solo a priori, bensi' anche a posteriori in conseguenza dell' esperito rimedio. La legge offre pertanto al soggetto parzialmente soccombente la possibilita' di accettare gli effetti della sentenza in virtu' di una valutazione globale, purche' naturalmente altro soggetto non impugni a sua volta incrinando tale equilibrio (riuscendosi cosi' a conciliare le ragioni di opportunita' sostanziale con le regole di rito); la legge sancisce inoltre che l' avvenuto gravame nei termini non crea alcuna preclusione o giudicato nei confronti di colui che non ha impugnato, e cio' in ragione della tanto banale quanto evidente considerazione che la proposta impugnazione mette nel nulla l' acquiescenza o decorrenza di termine eventualmente verificatesi (come proclama l' art. 334), trattandosi di un evento modificatore dell' assetto di interessi precedentemente creatosi. Il potere di impugnare in via incidentale tardiva trovasi pertanto in stretta connessione con l' impugnazione tempestiva, nel senso che e' tale ultimo evento a permettere che la fattispecie preveduta dal legislatore sia completa in tutti i suoi elementi: ma il potere era gia' esistente ab origine e trova il suo fondamento e la sua derivazione solo ed unicamente nella sentenza sfavorevole. Le convinzioni dell' A. vengono confortate da una recente e sempre piu' consistente giurisprudenza nel senso di negare l' esistenza di ogni limite oggettivo in seno all' impugnazione incidentale tardiva.
art. 331 c.p.c. art. 332 c.p.c. art. 334 c.p.c.



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