Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


183284
IDG901500860
90.15.00860 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benini Stefano
Strumenti civilistici di tutela della salute: inibitoria o risarcimento in forma specifica?
Nota a Pret. Verona 12 novembre 1987
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 85-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D188; D18801; D44022
Con l' affermazione di un diritto soggettivo alla salute, e prima ancora, all' ambiente salubre, si assicura la tutela avanzata di un diritto assoluto. Il ricorso all' art. 700 c.p.c. permette, sia pur provvisoriamente, l' adozione delle soluzioni raccomandate dalla tecnica, consentendo un contenuto precettivo al provvedimento per un equo contemperamento degli interessi in conflitto. Ma non rinvenendosi nell' ordinamento una figura generale di inibitoria, il giudizio di merito, sulla riconosciuta nocivita' per la salute di quell' attivita' oggettivamente considerata, non potrebbe far altro che vietare in radice un' attivita' potenzialmente inquinante, con un risultato spesso sproporzionato. Ove si consideri il bene ambiente oggettivamente distinto dalla s alute, e passibile di una tutela autonoma, si apre un nuovo orizzonte di giurisdizione non semplicemente inibitoria ma regolante in modo definitivo e certo non solo il diritto del singolo, ma anche l' esercizio dei diritti in conflitto. L' indicazione e' verso la reintegrazione in forma specifica del danno all' ambiente, di cui non puo' negarsi la compromissione in presenza di un' attivita' inquinante, pur se la lesione dell' integrita' fisica del singolo non sia avvenuta (o non possa ancora dirsi attuale). Ci si puo' anche richiamare al concetto di danno biologico, per il quale si giustifica, come risarcimento in forma specifica, la richiesta di misure atte a regolamentare l' esercizio dell' attivita' industriale con modalita' non dannose per la salute. Soluzione difficilmente conseguibile con il semplice richiamo al concetto di inibitoria.
art. 700 c.p.c. art. 844 c.c. art. 2043 c.c. l. 8 luglio 1986, n. 349



Ritorna al menu della banca dati