| Con l' affermazione di un diritto soggettivo alla salute, e prima
ancora, all' ambiente salubre, si assicura la tutela avanzata di un
diritto assoluto. Il ricorso all' art. 700 c.p.c. permette, sia pur
provvisoriamente, l' adozione delle soluzioni raccomandate dalla
tecnica, consentendo un contenuto precettivo al provvedimento per un
equo contemperamento degli interessi in conflitto. Ma non
rinvenendosi nell' ordinamento una figura generale di inibitoria, il
giudizio di merito, sulla riconosciuta nocivita' per la salute di
quell' attivita' oggettivamente considerata, non potrebbe far altro
che vietare in radice un' attivita' potenzialmente inquinante, con un
risultato spesso sproporzionato. Ove si consideri il bene ambiente
oggettivamente distinto dalla s alute, e passibile di una tutela
autonoma, si apre un nuovo orizzonte di giurisdizione non
semplicemente inibitoria ma regolante in modo definitivo e certo non
solo il diritto del singolo, ma anche l' esercizio dei diritti in
conflitto. L' indicazione e' verso la reintegrazione in forma
specifica del danno all' ambiente, di cui non puo' negarsi la
compromissione in presenza di un' attivita' inquinante, pur se la
lesione dell' integrita' fisica del singolo non sia avvenuta (o non
possa ancora dirsi attuale). Ci si puo' anche richiamare al concetto
di danno biologico, per il quale si giustifica, come risarcimento in
forma specifica, la richiesta di misure atte a regolamentare l'
esercizio dell' attivita' industriale con modalita' non dannose per
la salute. Soluzione difficilmente conseguibile con il semplice
richiamo al concetto di inibitoria.
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