| 183287 | |
| IDG901500863 | |
| 90.15.00863 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Terrusi Francesco
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| Nulla-osta ministeriale e proiezione di spettacolo osceno: una
questione irrisolta
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| Nota a Trib. Roma 30 maggio 1989
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 111-119
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51711
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| Con riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all' art. 528
c.p., l' A. affronta il problema dell' ambito di applicabilita' della
l. 161 del 1962 sulla revisione dei film e delle opere teatrali. In
tale quadro, l' oggetto di indagine e' quello dei rapporti tra l'
autorizzazione amministrativa per la proiezione in pubblico di
pellicole vietate ai minori ed i profili di responsabilita' derivanti
dall' eventuale ritenuta oscenita' dei film stessi, nonostante il
nulla-osta della commissione di censura. Dopo aver illustrato il
significato concettuale e gli effetti nascenti dalla detta
autorizzazione anche al lume delle implicazioni costituzionali, l' A.
passa ad esaminare, con riguardo ai poteri cognitivi del giudice
penale, le conseguenze della certificazione di non oscenita' del film
insita nel rilascio del nulla-osta. Ritenuto che il rilascio dell'
autorizzazione amministrativa non esclude la punibilita' qualora
abbia ad oggetto un' opera comunque oscena, l' A. si sofferma a
considerare se la presenza della stessa sia tale da spiegare gli
effetti sul dolo per colui che pone in circolazione la pellicola.
Esposte le principali posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul
punto, la conclusione per gli esercenti cinematografici e' nel senso
della mancanza di colpevolezza, essendo l' intervenuta
autorizzazione, nella maggior parte dei casi, ragione diretta di un
errore sul fatto costitutivo del reato (l' oscenita'), rilevante ai
sensi dell' art. 47 c.p.
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| art. 528 c.p.
art. 529 c.p.
art. 1 comma 1 l. 12 dicembre 1960, n. 1591
l. 21 aprile 1962, n. 161
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