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183287
IDG901500863
90.15.00863 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terrusi Francesco
Nulla-osta ministeriale e proiezione di spettacolo osceno: una questione irrisolta
Nota a Trib. Roma 30 maggio 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 111-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51711
Con riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all' art. 528 c.p., l' A. affronta il problema dell' ambito di applicabilita' della l. 161 del 1962 sulla revisione dei film e delle opere teatrali. In tale quadro, l' oggetto di indagine e' quello dei rapporti tra l' autorizzazione amministrativa per la proiezione in pubblico di pellicole vietate ai minori ed i profili di responsabilita' derivanti dall' eventuale ritenuta oscenita' dei film stessi, nonostante il nulla-osta della commissione di censura. Dopo aver illustrato il significato concettuale e gli effetti nascenti dalla detta autorizzazione anche al lume delle implicazioni costituzionali, l' A. passa ad esaminare, con riguardo ai poteri cognitivi del giudice penale, le conseguenze della certificazione di non oscenita' del film insita nel rilascio del nulla-osta. Ritenuto che il rilascio dell' autorizzazione amministrativa non esclude la punibilita' qualora abbia ad oggetto un' opera comunque oscena, l' A. si sofferma a considerare se la presenza della stessa sia tale da spiegare gli effetti sul dolo per colui che pone in circolazione la pellicola. Esposte le principali posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, la conclusione per gli esercenti cinematografici e' nel senso della mancanza di colpevolezza, essendo l' intervenuta autorizzazione, nella maggior parte dei casi, ragione diretta di un errore sul fatto costitutivo del reato (l' oscenita'), rilevante ai sensi dell' art. 47 c.p.
art. 528 c.p. art. 529 c.p. art. 1 comma 1 l. 12 dicembre 1960, n. 1591 l. 21 aprile 1962, n. 161



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