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183288
IDG901500864
90.15.00864 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vincenti Enzo
Esercizio del diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa
Nota a Trib. Monza 15 maggio 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 120-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D51861
La sentenza offre un' ampia e corretta disamina del problema relativo all' esercizio del diritto di critica, quale scriminante del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Ricondotta nell' alveo dell' art. 21 Cost., la sussistenza di tale scriminante si afferma nel rispetto dei limiti interni o logici del diritto di critica. Tali limiti (verità' oggettiva, interesse pubblico, continenza e forma civiliter dell' esposizione), pur risultando sostanzialmente comuni a quelli relativi al diritto di cronaca giornalistica, necessitano di alcune puntualizzazioni imposte dalla specificita' dell' oggetto cui attengono. Si ritiene corretto, in primo luogo, l' accertamento compiuto circa l' esistenza del requisito della verita' oggettiva, essenziale anche per l' esercizio del diritto di critica a mezzo stampa, il quale, ad eccezione del giudizio espresso su verita' teoretiche, poggia pur sempre su un fatto storico che non puo' essere totalmente travisato. Senza dubbio, non si rendera' necessario all' uopo un controllo puntuale della fonte, al contrario dovuto per la legittimita' della cronaca. In secondo luogo, ribadita la rilevanza del limite dell' interesse pubblico del fatto oggetto di critica, il requisito della continenza, inteso come proporzione tra giudizio critico e fatto criticato, non dev' essere interpretato rigorosamente quale assoluta necessita' di dare contezza degli assunti critici, tramite specifica motivazione degli stessi, cosi' da ingenerare ostacoli insormontabili al libero esercizio del diritto di cr itica. In ultimo, rilevano le considerazioni sul limite della forma civile dell' esposizione, che nel caso di specie costituiscono il nucleo fondamentale della dichiarata insussistenza della scriminante. L' attitudine offensiva delle espressioni usate dal giornalista viene valutata attraverso una corretta analisi del rapporto tra vocaboli, intesi oggettivamente, e tenore complessivo dell' editoriale, con un parametro di giudizio che tiene conto dei modelli linguistico-concettuali presenti nell' ambiente sociale. La scriminante del diritto di critica assume, infine, particolare demarcazione alla luce di un' interpretazione in chiave costituzionale del bene giuridico dell' onore penalmente protetto, che opera come limite ab externo della scriminante stessa. Secondo questa interpretazione, il bene onore trova nella norma dell' art. 3 Cost. uno specifico referente contenutistico, dal quale trae particolare risalto il valore personalistico relativo alla pari dignita' sociale di cui ciascun individuo, inserito nel corpo sociale, e' attributario. Diviene, quindi, rilevante il rapporto tra l' autonomia del singolo e la relazionalita' dello stesso con gli altri consociati, in cio' individuandosi le basi minime condizionanti il vivere civile. La tutela penalistica dell' onore si compendia, dunque, nella reazione alla violazione del rapporto di riconoscimento sociale delle condizioni predette, attinenti all' affermazione della dignita' umana.
art. 21 Cost. art. 595 c.p.



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