| La sentenza offre un' ampia e corretta disamina del problema relativo
all' esercizio del diritto di critica, quale scriminante del delitto
di diffamazione a mezzo stampa. Ricondotta nell' alveo dell' art. 21
Cost., la sussistenza di tale scriminante si afferma nel rispetto dei
limiti interni o logici del diritto di critica. Tali limiti (verità'
oggettiva, interesse pubblico, continenza e forma civiliter dell'
esposizione), pur risultando sostanzialmente comuni a quelli relativi
al diritto di cronaca giornalistica, necessitano di alcune
puntualizzazioni imposte dalla specificita' dell' oggetto cui
attengono. Si ritiene corretto, in primo luogo, l' accertamento
compiuto circa l' esistenza del requisito della verita' oggettiva,
essenziale anche per l' esercizio del diritto di critica a mezzo
stampa, il quale, ad eccezione del giudizio espresso su verita'
teoretiche, poggia pur sempre su un fatto storico che non puo' essere
totalmente travisato. Senza dubbio, non si rendera' necessario all'
uopo un controllo puntuale della fonte, al contrario dovuto per la
legittimita' della cronaca. In secondo luogo, ribadita la rilevanza
del limite dell' interesse pubblico del fatto oggetto di critica, il
requisito della continenza, inteso come proporzione tra giudizio
critico e fatto criticato, non dev' essere interpretato rigorosamente
quale assoluta necessita' di dare contezza degli assunti critici,
tramite specifica motivazione degli stessi, cosi' da ingenerare
ostacoli insormontabili al libero esercizio del diritto di cr itica.
In ultimo, rilevano le considerazioni sul limite della forma civile
dell' esposizione, che nel caso di specie costituiscono il nucleo
fondamentale della dichiarata insussistenza della scriminante. L'
attitudine offensiva delle espressioni usate dal giornalista viene
valutata attraverso una corretta analisi del rapporto tra vocaboli,
intesi oggettivamente, e tenore complessivo dell' editoriale, con un
parametro di giudizio che tiene conto dei modelli
linguistico-concettuali presenti nell' ambiente sociale. La
scriminante del diritto di critica assume, infine, particolare
demarcazione alla luce di un' interpretazione in chiave
costituzionale del bene giuridico dell' onore penalmente protetto,
che opera come limite ab externo della scriminante stessa. Secondo
questa interpretazione, il bene onore trova nella norma dell' art. 3
Cost. uno specifico referente contenutistico, dal quale trae
particolare risalto il valore personalistico relativo alla pari
dignita' sociale di cui ciascun individuo, inserito nel corpo
sociale, e' attributario. Diviene, quindi, rilevante il rapporto tra
l' autonomia del singolo e la relazionalita' dello stesso con gli
altri consociati, in cio' individuandosi le basi minime condizionanti
il vivere civile. La tutela penalistica dell' onore si compendia,
dunque, nella reazione alla violazione del rapporto di riconoscimento
sociale delle condizioni predette, attinenti all' affermazione della
dignita' umana.
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