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183292
IDG901500868
90.15.00868 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vetrone Lanfranco
Brevi osservazioni sull' art. 246 c.p.p. nel testo novellato dalla legge n. 330 del 1988
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 4, pag. 203-205
D6113; D611
L' articolo prende spunto da riflessioni coeve all' entrata in vigore della l. 330/1988, "Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale", ed e' incentrato sulla verifica della necessita', o meno, della "conferma" della convalida dell' arresto, da parte del giudice istruttore, anche nel caso in cui il P.M., dopo la convalida, abbia disposto l' immediata ed incondizionata rimessione in liberta' dell' imputato: la soluzione e' per la tesi negativa. Fra le argomentazioni a sostegno, viene sottolineata la inutilita' di un controllo rigido ed immancabile del giudice sull' operato del P.M., ed evidenziato che, diversamente, la disposizione normativa suonerebbe superflua ove prevede che il decreto di convalida "cessi di efficacia quando non vi faccia seguito, nel termine di legge, la conferma del giudice istruttore". L' analisi conclude segnalando che una diversa interpretazione e' suscettibile di comportare, nella pratica, un notevole aggravio dell' attivita' degli uffici di istruzione, costretti a pronunciare, comunque e frequentemente, conferme di convalida d' arresto, specie per i reati di competenza pretorile, particolarmente interessati dalla nuova previsione dell' istituto della rimessione in liberta' (e dei relativi presupposti), applicabile in ogni stato e grado del procedimento (e, quindi, anche alla fase successiva alla convalida).
l. 5 agosto 1988, n. 330 art. 246 c.p.p. (1930) art. 277 c.p.p. (1930) art. 278 c.p.p. (1930)



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