| L' articolo prende spunto da riflessioni coeve all' entrata in vigore
della l. 330/1988, "Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi
della liberta' personale nel processo penale", ed e' incentrato sulla
verifica della necessita', o meno, della "conferma" della convalida
dell' arresto, da parte del giudice istruttore, anche nel caso in cui
il P.M., dopo la convalida, abbia disposto l' immediata ed
incondizionata rimessione in liberta' dell' imputato: la soluzione e'
per la tesi negativa. Fra le argomentazioni a sostegno, viene
sottolineata la inutilita' di un controllo rigido ed immancabile del
giudice sull' operato del P.M., ed evidenziato che, diversamente, la
disposizione normativa suonerebbe superflua ove prevede che il
decreto di convalida "cessi di efficacia quando non vi faccia
seguito, nel termine di legge, la conferma del giudice istruttore".
L' analisi conclude segnalando che una diversa interpretazione e'
suscettibile di comportare, nella pratica, un notevole aggravio dell'
attivita' degli uffici di istruzione, costretti a pronunciare,
comunque e frequentemente, conferme di convalida d' arresto, specie
per i reati di competenza pretorile, particolarmente interessati
dalla nuova previsione dell' istituto della rimessione in liberta' (e
dei relativi presupposti), applicabile in ogni stato e grado del
procedimento (e, quindi, anche alla fase successiva alla convalida).
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