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183293
IDG901500869
90.15.00869 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vicari Angelo
Reiterazione della denuncia di detenzione di armi, per trasferimento in luogo compreso nella circoscrizione della stessa autorita' di polizia
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 4, pag. 206-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1871
L' articolo si prefigge il fine di stabilire se, in base all' art. 58 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia obbligatorio, o meno, reiterare la denuncia di detenzione di armi per trasferimento, anche quando la comunicazione debba essere inoltrata alla stessa autorita' di polizia gia' interessata, ricadendo il nuovo luogo di detenzione nella medesima circoscrizione. La dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte risolvono la questione negativamente, interpretando in senso esclusivamente letterale il dettato dell' art. 58 cit., che prevede l' obbligo della ridenuncia quando vi sia trasferimento di armi "da una localita' all' altra dello Stato", escludendo, pertanto, quello, per esempio, da un' abitazione ad un' altra sita nella stessa via. La soluzione negativa non corrisponde, pero', alla finalita' di tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica, ispiratrice del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento. E' evidente infatti che l' obbligo previsto dall' art. 58 e' finalizzato alla necessita' da parte dell' autorita' di polizia di conoscere tempestivamente, in qualsiasi momento, sia i possessori, sia i luoghi di detenzione di armi, per permettere il controllo previsto dal comma 3 dell' art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' la pronta, eventuale esecuzione di quanto disposto dagli artt. 39 e 40 dello stesso testo unico, strumenti destinati alla tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica. La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 maggio 1987, ha affermato, per la prima volta, l' obbligatorieta' della denuncia anche quando debba essere ripresentata alla stessa autorita' di polizia. E' auspicabile, comunque, una pronuncia delle sezioni unite in considerazione del particolare fine cui tende la normativa de qua.
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 l. 2 ottobre 1967, n. 895 l. 14 ottobre 1974, n. 497



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