| L' articolo si prefigge il fine di stabilire se, in base all' art. 58
del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, sia obbligatorio, o meno, reiterare la denuncia di
detenzione di armi per trasferimento, anche quando la comunicazione
debba essere inoltrata alla stessa autorita' di polizia gia'
interessata, ricadendo il nuovo luogo di detenzione nella medesima
circoscrizione. La dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte
risolvono la questione negativamente, interpretando in senso
esclusivamente letterale il dettato dell' art. 58 cit., che prevede
l' obbligo della ridenuncia quando vi sia trasferimento di armi "da
una localita' all' altra dello Stato", escludendo, pertanto, quello,
per esempio, da un' abitazione ad un' altra sita nella stessa via. La
soluzione negativa non corrisponde, pero', alla finalita' di tutela
dell' ordine e della sicurezza pubblica, ispiratrice del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento. E'
evidente infatti che l' obbligo previsto dall' art. 58 e' finalizzato
alla necessita' da parte dell' autorita' di polizia di conoscere
tempestivamente, in qualsiasi momento, sia i possessori, sia i luoghi
di detenzione di armi, per permettere il controllo previsto dal comma
3 dell' art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
nonche' la pronta, eventuale esecuzione di quanto disposto dagli
artt. 39 e 40 dello stesso testo unico, strumenti destinati alla
tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica. La prima sezione
della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 maggio 1987, ha
affermato, per la prima volta, l' obbligatorieta' della denuncia
anche quando debba essere ripresentata alla stessa autorita' di
polizia. E' auspicabile, comunque, una pronuncia delle sezioni unite
in considerazione del particolare fine cui tende la normativa de qua.
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