| Con le brevi osservazioni che si sono volute qui svolgere e' stata
delineata, dapprima, la tematica della proponibilita' e dell'
ammissibilita' dell' istituto de quo in relazione anche alla nuova
competenza della Corte d' Appello in luogo della Corte di Cassazione
e, poi, dopo avere considerato che, cosi' come gia' il codice Rocco
del 1930, anche il vigente codice Vassalli non poteva che propendere
per il divieto della revisionabilita' "contra reum" delle sentenze
assolutorie, si e' osservato che tale divieto vale soltanto "in
damnosis", essendo l' intangibilita' del giudicato superabile, in via
eccezionale, dalla necessita' di correggere "in bonam partem"
eventuali errori giudiziari o di evitare possibili contrasti di
giudicato. E' stato poi compiuto un excursus delle singole
fattispecie astratte di revisione ex art. 630 del codice Vassalli in
un' ottica di critica comparazione con le corrispondenti ipotesi
previste dall' art. 554 del codice Rocco, nella sua originale
formulazione ed a seguito della novella del 1965. Cio' ha portato a
ritenere che la mancata previsione all' art. 630 del vigente codice
di rito della fattispecie ex art. 554, n. 5 del codice Rocco
consentira' al condannato, o a chi per lui, di richiedere la
revisione in forza dell' art. 630 lett. c) del codice Vassalli
esclusivamente per vedere sostituita la sentenza di condanna per
omicidio consumato con un' altra sentenza di proscioglimento ex artt.
529, 530, 531 del nuovo codice. Resta invece, allo stato attuale,
preclusa la possibilita' di ottenere la pronuncia di altra sentenza
penale di condanna, ad esempio per tentato omicidio o per lesioni, in
luogo della precedente condanna per omicidio consumato.
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