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183294
IDG901500870
90.15.00870 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Camillo Massimo
La revisione nel vecchio e nel nuovo processo penale: la scomparsa della fattispecie dell' art. 554 n. 5 del codice 1930
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 4, pag. 211-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6364; D68
Con le brevi osservazioni che si sono volute qui svolgere e' stata delineata, dapprima, la tematica della proponibilita' e dell' ammissibilita' dell' istituto de quo in relazione anche alla nuova competenza della Corte d' Appello in luogo della Corte di Cassazione e, poi, dopo avere considerato che, cosi' come gia' il codice Rocco del 1930, anche il vigente codice Vassalli non poteva che propendere per il divieto della revisionabilita' "contra reum" delle sentenze assolutorie, si e' osservato che tale divieto vale soltanto "in damnosis", essendo l' intangibilita' del giudicato superabile, in via eccezionale, dalla necessita' di correggere "in bonam partem" eventuali errori giudiziari o di evitare possibili contrasti di giudicato. E' stato poi compiuto un excursus delle singole fattispecie astratte di revisione ex art. 630 del codice Vassalli in un' ottica di critica comparazione con le corrispondenti ipotesi previste dall' art. 554 del codice Rocco, nella sua originale formulazione ed a seguito della novella del 1965. Cio' ha portato a ritenere che la mancata previsione all' art. 630 del vigente codice di rito della fattispecie ex art. 554, n. 5 del codice Rocco consentira' al condannato, o a chi per lui, di richiedere la revisione in forza dell' art. 630 lett. c) del codice Vassalli esclusivamente per vedere sostituita la sentenza di condanna per omicidio consumato con un' altra sentenza di proscioglimento ex artt. 529, 530, 531 del nuovo codice. Resta invece, allo stato attuale, preclusa la possibilita' di ottenere la pronuncia di altra sentenza penale di condanna, ad esempio per tentato omicidio o per lesioni, in luogo della precedente condanna per omicidio consumato.
art. 629 c.p.p. art. 630 c.p.p. art. 553 c.p.p. (1930) art. 554 c.p.p. (1930)



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