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183296
IDG901500872
90.15.00872 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aliprandi Francesco
L' intervento nel processo penale degli enti esponenziali nella nuova legge delega
Intervento alla giornata di studio indetta dalla sezione veneta di Unita' per la Costituzione sul tema: "Nuovo processo penale. Una garanzia per tutti?", Verona, 30 maggio 1987
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 4, pag. 224-227
D60321; D68
Enti ed associazioni esigono di potersi attivare concretamente nel sociale e nel quotidiano e quindi di poter anche intervenire nel processo penale contro chi viola quegli interessi per la cui difesa essi sono sorti. La giurisdizione di merito in numerose occasioni ha ammesso la loro costituzione in giudizio come parti civili, ma la Corte di Cassazione ha evidenziato l' erroneita' di tale indirizzo. Nella legge delega al Governo (l. 16 febbraio 1987, n. 81) per l' emanazione del nuovo codice di procedura penale, al punto 39, e' previsto l' intervento nel giudizio degli enti e delle associazioni per la tutela degli interessi lesi dal reato e cio' fin dall' inizio del processo e poi nel corso di esso sono riconosciute facolta' al fine di stimolare l' eventuale inerzia del P.M. si pongono pero' alcuni problemi, quali i criteri di riconoscimento degli enti e associazioni legittimati ad intervenire e quelli connessi al necessario consenso che la parte offesa del reato puo' concedere o meno e che puo' anche successivamente revocare: problematiche molteplici, che l' A. evidenzia, suggerendo alcune soluzioni. Concludendo, l' A. ritiene che dall' esame complessivo delle indicazioni contenute nella legge delega l' ente interveniente possa esseer definito parte del processo accessoria ed eventuale, svolgente una funzione accusatoria parapubblica, adesiva rispetto a quella del P.M., poiche' tesa a perseguire un interesse proprio, ma sostanzialmente coincidente con quello tutelato dalla pubblica accusa
l. 16 febbraio 1987, n. 81



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