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Documento


183297
IDG901500873
90.15.00873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pirrone Vito
La sperimentazione dei farmaci
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 1, pt. 4, pag. 228-233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969106; D1883; D300080
Nel presente lavoro l' A. prende in esame le problematiche giuridiche connesse alla sperimentazione dei farmaci. Tra i test cui il farmaco dev' essere sottopposto prima di essere immesso nel mercato, vi e' la "sperimentazione sull' uomo", che ha come postulato l' intangibilita' dei diritti e della dignita' dell' uomo. Al fine di evitare abusi, che in passato non sono mancati, l' A. ritiene necessario che il paziente dia il proprio consenso all' attivita' di sperimentazione. Il consenso dev' essere libero e valido, sorretto da una corretta informazione sui vantaggi e sui rischi che l' introduzione del farmaco apporta nell' organismo umano. E' evidente che quanto piu' corretta sia l' informazione data dal medico tanto piu' valido sara' il consenso del paziente. Particolari problemi presenta la sperimentazione di farmaci a fini terapeutici non immediati. L' interessato in questo caso e' un individuo sano, pertanto le esigenze terapeutiche devono confrontarsi con l' indisponibilita' del diritto alla vita e la limitazione degli atti di disposizione del proprio corpo sancita dall' art. 5 c.c. Il consenso, sempre nei limiti costituzionali, costituisce una scriminante che rimuove l' illiceita' della sperimentazione. Nel valutare la validita' del consenso bisogna tener presente l' eventuale posizione "svantaggiosa" in cui puo' versare l' individuo. Pertanto in conclusione viene sottolineata la abnormita' del consenso reso da detenuti o minori, e reso con lo stimolo di lauti compensi. Ritenendo che in consenso estorto o comunque invalido comporti la responsabilita' anche penale del medico, solo quello reso in piena autonomia e liberta' rende invece lecita l' attivita' di sperimentazione.
art. 5 c.c.



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