| Nel presente lavoro l' A. prende in esame le problematiche giuridiche
connesse alla sperimentazione dei farmaci. Tra i test cui il farmaco
dev' essere sottopposto prima di essere immesso nel mercato, vi e' la
"sperimentazione sull' uomo", che ha come postulato l' intangibilita'
dei diritti e della dignita' dell' uomo. Al fine di evitare abusi,
che in passato non sono mancati, l' A. ritiene necessario che il
paziente dia il proprio consenso all' attivita' di sperimentazione.
Il consenso dev' essere libero e valido, sorretto da una corretta
informazione sui vantaggi e sui rischi che l' introduzione del
farmaco apporta nell' organismo umano. E' evidente che quanto piu'
corretta sia l' informazione data dal medico tanto piu' valido sara'
il consenso del paziente. Particolari problemi presenta la
sperimentazione di farmaci a fini terapeutici non immediati. L'
interessato in questo caso e' un individuo sano, pertanto le esigenze
terapeutiche devono confrontarsi con l' indisponibilita' del diritto
alla vita e la limitazione degli atti di disposizione del proprio
corpo sancita dall' art. 5 c.c. Il consenso, sempre nei limiti
costituzionali, costituisce una scriminante che rimuove l' illiceita'
della sperimentazione. Nel valutare la validita' del consenso bisogna
tener presente l' eventuale posizione "svantaggiosa" in cui puo'
versare l' individuo. Pertanto in conclusione viene sottolineata la
abnormita' del consenso reso da detenuti o minori, e reso con lo
stimolo di lauti compensi. Ritenendo che in consenso estorto o
comunque invalido comporti la responsabilita' anche penale del
medico, solo quello reso in piena autonomia e liberta' rende invece
lecita l' attivita' di sperimentazione.
| |