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183444
IDG900601020
90.06.01020 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Lauro Massimo
Il piccolo imprenditore e l' incostituzionalita' dell' art. 1 comma 2, legge fallim.
Nota a C. Cost. 22 dicembre 1989, n. 570
Dir. fall., an. 65 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 5-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3115; D313
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 1 comma 2 l. fall. nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l' accertamento ai fini dell' imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un' attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore alle lire 900 mila". L' A. evidenzia due aspetti della sentenza. Il primo e' il rilevato contrasto tra le finalita' del fallimento in funzione della tutela di creditori e l' applicazione della disciplina dell' art. 1 l. fall. a imprese di piccole dimensioni il cui patrimonio non e' sufficiente nemmeno a coprire i costi della procedura. Quest' affermazione rimanda esplicitamente all' esigenza di un intervento riformatore, ma in direzione opposta a quella del disegno di legge governativo. Il secondo aspetto e' dato dagli argomenti sui quali si basa la dichiarazione d' illegittimita' costituzionale dell' art. 1 comma 2 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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