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Documento


183448
IDG900601024
90.06.01024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Competenza del giudice ordinario o fallimentare?
Nota a App. sez. I Firenze 13 febbraio 1989
Dir. fall., an. 65 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 167-173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3134
Nel corso di un processo dinanzi a un Tribunale una delle parti fu dichiarata fallita da altro Tribunale. La parte non fallita ha riassunto il processo dinanzi al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento. Ha commesso errore, in quanto la riassunzione doveva avvenire dinanzi allo stesso giudice, anche se la competenza a conoscere della controversia apparteneva al giudice del fallimento. Successivamente, il fallito e' tornato "in bonis" e la parte attrice mai fallita riassume la causa dinanzi al primo Tribunale "ordinario" ove aveva avuto inizio la procedura giudiziaria prima della dichiarazione del fallimento. la Corte ha affermato che quando vi e' "perdita della capacita' processuale" a seguito di dichiarazione di fallimento il processo dev' essere riassunto dinanzi allo stesso giudice ove era stato dato inizio alla procedura.
art. 24 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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