Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


183450
IDG900601026
90.06.01026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Creditori ipotecari iscritti e partecipazione al riparto senza insinuazione al passivo
Nota a Trib. sez. II Milano 30 marzo 1989
Dir. fall., an. 65 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 210-213
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31363
L' art. 108 comma 4 l. fall. prevede che un estratto dell' ordinanza che dispone la vendita dei beni di proprieta' del fallito venga notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull' immobile, nonche' ai creditori iscritti. La norma non e' chiara in quanto tre potrebbero essere le categorie dei soggetti, una delle quali costituita dai terzi ai quali il fallito ha concesso ipoteca sull' immobile oggetto della vendita. Costoro invece, secondo la sentenza in commento, non sono creditori del fallito e pertanto non possono essere ammessi al passivo del fallimento. La loro posizione e' quella di titolari di un diritto reale di garanzia in sede di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.
art. 108 comma 4 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati