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183456
IDG900601032
90.06.01032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sandulli Michele
Sul concordato fallimentare con proposta di pagamento integrale dei creditori
Nota a Trib. sez. VII Napoli 29 luglio 1987
Dir. fall., an. 65 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 276-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31366
Secondo il Tribunale non puo' essere omologato il concordato fallimentare in quanto, nonostante la proposta d' integrale pagamento dei creditori, privilegiati e chirografari, non vi e' convenienza, tenuto conto del rapporto di oltre uno a cinque tra passivo accertato ed attivo presumibile, per i seguenti motivi: perche' vengono sacrificati gli interessi dei creditori non insinuati, del fallito, degli eventuali creditori del fallito, sorti durante la procedura, dei terzi nei cui confronti sia stata esperita l' azione revocatoria fallimentare. La sentenza offre lo spunto all' A. per alcune considerazioni in ordine alla "natura" del concordato fallimentare.
art. 118 n. 2 l. fall. art. 130 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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