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Documento


183458
IDG900601034
90.06.01034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Violazione dell' obbligo di fedelta' dell' accomandante che ha gestito un affare nell' interesse della societa'
Nota a Bundesgerichshof 8 maggio 1989
Dir. fall., an. 65 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 316-323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312123; D9512
L' accomandante non e' autorizzato a rappresentare la societa' ma, se incaricato, puo' trattare per conto della societa' in accomandita semplice, ma non deve, poi, comportarsi in modo contrario agli interessi della societa'. Cosi' si esprime la motivazione della sentenza: "un socio accomandante, anche se non e' impedito secondo la legge, non puo' far suoi gli affari trattati perche' ha un obbligo di fedelta' nei confronti della societa'". Nella fattispecie, l' accomandante aveva condotto le trattative per l' acquisto di un terreno per conto della societa', ma poi aveva acquistato il terreno per se', venendo cosi' meno all' obbligo di fedelta'.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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