Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


183480
IDG900601056
90.06.01056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Senofonte Pellegrino
Buona fede e fideiussione per obbligazione futura: art. 1956 c.c.
Nota a Cass. sez. I civ. 18 luglio 1989, n. 3362
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 132-136
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30680
La nota si incentra sull' analisi dell' art. 1956 c.c. Premessa una ricostruzione esegetica del significato della norma in questione, l' A. osserva che l' autorizzazione di cui all' art. 1956 c.c. e' valida ma deve essere gestita dal creditore secondo buona fede. La sentenza in commento presenta alcuni limiti; infatti, fare credito al terzo pur essendo a conoscenza delle sue peggiorate condizioni economiche senza autorizzazione del fideiussore rappresenta certo un comportamento scorretto; ma non fa differenza se questo comportamento e' consentito dal fideiussore mediante autorizzazione preventiva e generalizzata: e tali aspetti non sono posti in sufficiente rilievo dalla sentenza.
art. 1374 c.c. art. 1375 c.c. art. 1956 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati