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Stampa giuridica

Documento


183489
IDG900601065
90.06.01065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuffrida Antonio
Diritto di rettifica. La rettifica di cui all' art. 8 legge stampa come dichiarazione della parte
Nota a ord. Pret. Roma 26 luglio 1989 ord. Trib. Roma sez. I 2 ottobre 1989 ord. Trib. Roma sez. I 20 settembre 1989
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 243-248
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D44022
La emissione di 3 ordinanze nel breve arco di tempo di 3 mesi, tutte riguardanti la materia del diritto di rettifica, offre lo spunto per una esauriente analisi della relativa disciplina giuridica. Dopo una premessa riguardante le problematiche e le modalita' di esercizio del diritto di rettifica ed in particolare l' innovazione introdotta dalla l. 416 del 1981 quanto alla esplicita ricorribilita' all' art. 700 c.p.c., vengono congiuntamente esaminati i 3 provvedimenti. La configurazione del diritto di rettifica come dichiarazione di parte deriva da precise indicazioni fornite dalla legge stessa e ribadite dalle ordinanze commentate; invero l' attivita' del soggetto interessato alla rettifica, sia essa effettuata in via stragiudiziale ovvero con ricorso al Pretore, e' finalizzata alla neutralizzazione della notizia contestata ed alla diffusione di quella "vera". Il contenuto di tale rettifica e' la diretta conoscenza dei fatti che la parte interessata intende contrapporre alla prima notizia, essa e' in altre parole la sua dichiarazione. In tale quadro viene evidenziata la censura, mossa dall' organo giudicante (il presidente del Tribunale) in sede di revoca dell' ordinanza pretorile, riguardante la condanna del direttore responsabile a pubblicare un testo di rettifica non redatto e comunque non proveniente dalla parte interessata.
art. 700 c.p.c. l. 5 agosto 1981, n. 416
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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