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| IDG900601065 | |
| 90.06.01065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giuffrida Antonio
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| Diritto di rettifica. La rettifica di cui all' art. 8 legge stampa
come dichiarazione della parte
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| Nota a ord. Pret. Roma 26 luglio 1989
ord. Trib. Roma sez. I 2 ottobre 1989
ord. Trib. Roma sez. I 20 settembre 1989
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| Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 243-248
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D44022
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| La emissione di 3 ordinanze nel breve arco di tempo di 3 mesi, tutte
riguardanti la materia del diritto di rettifica, offre lo spunto per
una esauriente analisi della relativa disciplina giuridica. Dopo una
premessa riguardante le problematiche e le modalita' di esercizio del
diritto di rettifica ed in particolare l' innovazione introdotta
dalla l. 416 del 1981 quanto alla esplicita ricorribilita' all' art.
700 c.p.c., vengono congiuntamente esaminati i 3 provvedimenti. La
configurazione del diritto di rettifica come dichiarazione di parte
deriva da precise indicazioni fornite dalla legge stessa e ribadite
dalle ordinanze commentate; invero l' attivita' del soggetto
interessato alla rettifica, sia essa effettuata in via stragiudiziale
ovvero con ricorso al Pretore, e' finalizzata alla neutralizzazione
della notizia contestata ed alla diffusione di quella "vera". Il
contenuto di tale rettifica e' la diretta conoscenza dei fatti che la
parte interessata intende contrapporre alla prima notizia, essa e' in
altre parole la sua dichiarazione. In tale quadro viene evidenziata
la censura, mossa dall' organo giudicante (il presidente del
Tribunale) in sede di revoca dell' ordinanza pretorile, riguardante
la condanna del direttore responsabile a pubblicare un testo di
rettifica non redatto e comunque non proveniente dalla parte
interessata.
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| art. 700 c.p.c.
l. 5 agosto 1981, n. 416
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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