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183503
IDG900601079
90.06.01079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de Tilla Maurizio
Criteri per la individuazione delle innovazioni vietate in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all' uso delle cose comuni
Nota a Cass. sez. II civ. 6 giugno 1989, n. 2746 Cass. sez. II civ. 26 maggio 1989, n. 2548
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 2, pt. 1, pag. 424-430
D30480
Entrambe le decisioni in rassegna affrontano il tema dell' ambito di espansione dell' uso delle cose comuni in relazione al limite delle innovazioni non consentite. Con la prima decisione la Corte, confutando un certo orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che alteri la cosa comune eccedente i limiti della conservazione, dell' ordinaria amministrazione o del godimento della cosa, con conseguente implicita incidenza nell' interesse di tutti i condomini. Con la seconda decisione la Corte ha stabilito, in contrasto con il giudice di merito, che la innovazione deliberata dalla maggioranza condominiale non puo' mai risolversi, in virtu' del piu' generale principio che vieta di ledere i diritti altrui, in atto lesivo delle parti dell' edificio di proprieta' esclusiva dei singoli condomini. L' A. giudica positivamente l' orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione e approfondisce la tematica avvalendosi di ampi richiami alla giurisprudenza.
art. 1120 c.c. art. 1102 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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