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183539
IDG900701115
90.07.01115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abrami Alberto
Vincolo idrogeologico ed attivita' edilizia: una sentenza che lascia perplessi
Nota a Cons. Stato sez. VI 2 settembre 1987, n. 663
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 697-699
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91101; D18224
Secondo la decisione in esame, e' illegittimo il diniego dell' autorizzazione ai movimenti di terreni non boschivi soggetti a vincolo idrogeologico per finalita' diverse da quella della trasformazione di coltura. Si devono invece prescrivere modalita' e cautele. L' A. richiama la normativa e la giurisprudenza in materia per sostenere che la decisione in esame introduce un mutamento di giurisprudenza che conduce ad un sostanziale svuotamento del vincolo idrogeologico ai fini edificatori. Occorre tuttavia rilevare l' inerzia del legislatore che, quando ha trasferito dallo Stato alle Regioni le funzioni amministrative, ha congelato la normativa del vincolo idrogeologico del 1923, fino a "quando non sara' stabilita una nuova disciplina statale di principio".
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 Cons. Stato sez. VI 29 marzo 1983, n. 161
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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