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183574
IDG900901150
90.09.01150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Allievi Luca
Il termine minimo di conservazione non e' obbligatorio per i salami di ogni pezzatura (gli insaccati in "involgente protettivo" non sono preconfezionati)
Rass. dir. tecn. alim., an. 23 (1989), fasc. 4, pt. 1, pag. 325-327
D531; D18803
L' A. premette un' osservazione sull' eccessiva frammentarieta' del sistema accertativo-sanzionatorio in tema di infrazioni alla normativa sull' etichettatura dei prodotti alimentari. Commenta, poi, positivamente la sentenza del vice-Pretore di Latina che ha ritenuto che "il salame quale prodotto alimentare insaccato in un budello destinato al consumatore, intero o frazionato, non possa essere considerato un' unita' di vendita di imballaggio preconfezionato, cosi' come definito nella lettera b) dell' art. 1 d.p.r. 322/1982", confermando, cosi', l' inapplicabilita' delconcetto di involgente protettivo, parte integrante del prodotto, al budello degli insaccati. Ha quindi concluso, non potendosi considerare il salame prodotto alimentare preconfezionato, per la non assoggettabilita' dello stesso all' indicazione del termine minimo di conservazione dell' etichetta.
art. 1 lett. b d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322
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