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183581
IDG900901157
90.09.01157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tarzia Giuseppe
Processi pendenti e fallimento
Riv. dir. proc., s. 2, an. 45 (1990), fasc. 1, pag. 67-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3134
(Sommario: - Definizione del tema. - L' improcedibilita' dei giudizi di accertamento dei crediti verso l' insolvente pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e l' esigenza, costituzionalmente garantita, della conservazione degli effetti della domanda giudiziale, degli atti di parte compiuti e dei provvedimenti emessi nel processo pendente. - L' interruzione del processo pendente senza possibilita' di riassunzione nei confronti del curatore e la conservazione degli effetti sostanziali della domanda nel procedimento di verificazione del passivo e nell' opposizione allo stato passivo. - La conservazione degli atti processuali e la facolta' del curatore di impugnare quelli che "importano disposizione del diritto in contesa". - L' efficacia delle prove raccolte nel processo ordinario e il riconoscimento delle spese. - La conservazione delle sentenze non non definitive su questioni preliminari di merito, pronunciate nel processo ordinario e l' onere per il curatore di impugnarle. - L' efficacia del decreto ingiuntivo emesso contro il debitore e da lui opposto e delle ipoteche giudiziali iscritte sulla base di esso: l' applicabilita' dell' art. 95, comma 3 l. f. - Una soluzione alternativa: conservazione degli effetti e riesame del provvedimento nella verificazione fallimentare e nel giudizio di opposizione allo stato passivo. - L' ipotesi subordinata della illegittimita' costituzionale della normativa vigente. - I processi di esecuzione pendenti contro il debitore al momento della dichiarazione di fallimento: conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento e conversione dell' esecuzione individuale in quella fallimentare)
art. 43 l. fall. art. 51 l. fall. art. 52 l. fall. art. 95 comma 3 l. fall. art. 300 c.p.c. art. 310 c.p.c. C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 303
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