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183641
IDG901001217
90.10.01217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
A.C.
Appello cumulativo riconosciuto ammissibile dalla Commissione centrale con rinvio del processo alla Commissione di II grado che lo aveva invece dichiarato inammissibile
Nota a Comm. Centr. sez. III 21 giugno 1988, n. 139
Rass. trib., an. 32 (1989), fasc. 6, pt. 2, pag. 636-637
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2171; D2175
L' A. concorda con la decisione della Commissione Centrale che ha ritenuto ammissibile nella fattispecie l' appello cumulativo; non concorda, invece, sul rinvio degli atti fatto da questa ad altra sezione della Commissione tributaria di II grado, dal momento che l' art. 29 d.p.r. 636 del 1972 indica i casi di rinvio in modo presumibilmente tassativo.
art. 29 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 34 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 Cass. sez. I civ. 1 febbraio 1984, n. 778 Cass. sez. I civ. 16 settembre 1986, n. 5625 Cass. sez. I civ. 17 febbraio 1987, n. 6677
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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