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Documento


183683
IDG901001259
90.10.01259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lunelli Roberto
Irregolarita' nelle scritture contabili e validita' delle stesse agli effetti della prova
Nota a Trib. sez. I pen. Venezia 8 novembre 1988 Cass. sez. I pen. 10 giugno 1988, n. 1022 Trib. sez. pen. Larino 13 aprile 1988, n. 150
Rass. trib., an. 32 (1989), fasc. 11, pt. 2, pag. 1213-1216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21514; D31111
E' solo al momento di effettiva messa in uso del registro che si deve far riferimento per valutare la tempestivita' della vidimazione. E se per la messa in uso di un dato registro la legge accorda al contribuente un certo lasso di tempo (nella fattispecie: 60 giorni dalla data del verificarsi dell' operazione da contabilizzare), si deve ritenere del tutto regolare una vidimazione che risulti operata entro quel determinato lasso di tempo.
art. 22 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 1 l. 7 agosto 1982, n. 516 Ris. Min. Finanze 7 dicembre 1977, n. 9/2270 art. 2215 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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