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Stampa giuridica

Documento


183744
IDG901201320
90.12.01320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di De Dominicis Giuseppe)
Il fallito puo' contrarre e incassare un mutuo
Nota a Trib. Como 16 febbraio 1989
Bancaria, an. 46 (1990), fasc. 2, pag. 62-63
D31330
Il prelevamento di somme accreditate da una banca sul conto corrente aperto ad un imprenditore gia' dichiarato fallito, contestualmente all' erogazione di un mutuo concesso allo stesso imprenditore dalla medesima banca dopo la dichiarazione di fallimento, sfugge all' azione di inefficacia prevista dall' art. 44 l. fall., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
art. 44 l. fall.
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