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183762
IDG901201338
90.12.01338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Felicetti Francesco
Leggi regionali e norme penali
Nota a C. Cost. 25 ottobre 1989, n. 487
Riv. amm. Rep. it., an. 141 (1990), fasc. 1, pag. 48-61
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03210; D18225; D540
La sentenza sancisce l' illegittimita' costituzionale dell' art. 3 commi 1 e 2 della legge regionale siciliana n. 26 del 1986, in quanto interferisce nella materia penale sul condono edilizio modificando la disciplina statale. L' A. ripercorre la giurisprudenza della Corte in materia e sintetizza i principi che ne scaturiscono: alle Regioni non spettano competenze legislative in materia penale; le Regioni, peraltro, possono prevedere, con loro norme, che a fattispecie regolate da leggi regionali si applichino le previgenti leggi penali dettate dallo Stato, purche' la fattispecie penale regolata dalla legge statale sia idonea a ricomprendere quanto successivamente previsto dalla legge regionale; le Regioni possono, altresi', concorrere all' attuazione delle leggi penali dello Stato, ove queste facciano riferimento, per la determinazione della fattispecie, ad atti amministrativi o legislativi regionali; lo Stato, con proprie leggi, puo' sempre stabilire sanzioni penali per la violazione di leggi regionali.
art. 3 comma 1 l.r. SI 15 maggio 1986, n. 26 art. 3 comma 2 l.r. SI 15 maggio 1986, n. 26
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