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183809
IDG901501385
90.15.01385 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
L' indennizzo dei miglioramenti eseguiti dall' affittuario coltivatore diretto anteriormente alla l. 11/1971 senza il consenso del concedente: la posizione della Cassazione
Osservazione a Cass. sez. III civ. 9 dicembre 1988, n. 6686
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 5, pt. 1, pag. 1527-1529
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91424
Viene affrontata la questione dell' indennizzabilita' dei miglioramenti eseguiti dall' affittuario anteriormente alla l. 11/1971, senza il consenso del concedente. Secondo la sentenza in esame sono inammissibili ai sensi dell' art. 1651 c.c., dopo la pronuncia d' incostituzionalita' del comma 2 dell' art. 14 l. 11/1971. La determinazione dell' indennizzo va operata sulla base del comma 2 dell' art. 15 della legge citata. L' A. solleva dubbi sulla compatibilita' del ricorso all' art. 1651. Ove tale soluzione non fosse ritenuta corretta, l' indennizzo dell' affittuario per miglioramenti dovrebbe essere assicurato dalla norma sull' ingiustificato arricchimento di cui all' art. 2041 c.c.
art. 15 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 1651 c.c. art. 2041 c.c.



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