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183951
IDG900601527
90.06.01527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Irrevocabilita' del recesso e rinnovazione tacita del rapporto locatizio
Nota a Cass. sez. III civ. 7 febbraio 1989, n. 773
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 5, pt. 1, pag. 1080-1084
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D30607
L' A. condivide il principio espresso dalla Suprema Corte sull' irrevocabilita' della dichiarazione di recesso la cui problematica e' divenuta rilevante a causa del riconoscimento del diritto del conduttore alla percezione dell' indennita' di avviamento per la cessazione della locazione. In relazione alla rinnovazione tacita della locazione viene, poi, evidenziata la concludenza, a tal fine, dell' avvenuta sanatoria della morosita', a seguito di intimazione di sfratto successiva alla cessazione de iure del rapporto, perche', in tal caso, il rapporto giuridico viene ritenuto implicitamente in corso da entrambe le parti; l' una chiedendone la risoluzione, l' altra la conservazione per la cessazione dell' inadempimento.
art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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