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183986
IDG900601562
90.06.01562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sassani Bruno
Conciliazione giudiziale, volonta' delle parti e pretese clausole di stile
Nota a Pret. Roma 4 novembre 1989
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 3, pt. 1, pag. 852-853
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4062; D40621; D41561; D419
Dal verbale di conciliazione e' emerso che il convenuto si e' impegnato a versare una somma "a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa fatta valere con l' atto introduttivo del giudizio... senza che cio' comporti riconoscimento alcuno". Sulla base di questo verbale e' ritenuta fondata la pretesa dell' INPS relativa al pagamento da parte del convenuto dei contributi assicurativi di un pregresso rapporto di lavoro subordinato tra convenuto e attore. Il verbale di conciliazione, appunto, proverebbe la sussistenza di questo rapporto. L' espressione "senza che cio' comporti riconoscimento alcuno" e' considerata dal Pretore una mera clausola di stile. L' A. solleva dubbi sulla decisione del Pretore, a meno di non sganciare l' idea del "libero convincimento" da ogni regola probatoria e di giudizio.
art. 115 comma 2 c.p.c. art. 2729 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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