Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


183991
IDG900601567
90.06.01567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terranova Giuseppe
Garanzie bancarie e fallimento: la sorte del mandato irrevocabile all' incasso
Relazione al convegno promosso dall' Associazione italiana cultori del diritto agrario e dal Centro giuridico Valdelsa sul tema: "Le garanzie bancarie vecchie e nuove", Certaldo, 6 maggio 1988
Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 504-554
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D315; D31331; D30581; D313330
(Sommario: - Premessa: il conflitto tra banche e curatele: necessita' d' un chiarimento. PARTE I. - L' evoluzione delle garanzie bancarie da mezzi di tutela di singoli rapporti a strumenti di promozione di complesse attivita'. - Le difficolta' poste dal diritto fallimentare: l' esigenza di staccarsi dal modello del processo esecutivo individuale. - Per superare le lacune normative e' necessario valorizzare i profili funzionali dell' atto e le sue connessioni con l' attivita' nella quale esso s' inserisce. - Applicazione del metodo prescelto alla revocatoria fallimentare delle garanzie concesse per un conto corrente. Il problema della gratuita' delle garanzie personali. La revoca della co mpensazione ed il factoring. PARTE II. - Attivita' bancaria e mandato irrevocabile all' incasso: il contratto non serve ad assicurare al mandante una collaborazione gestoria, ma mira a far conseguire al mandatario determinate somme. - Critica delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza dominanti. - Il mandato all' incasso produce effetti diversi dalla cessione di credito. Analisi dei criteri discretivi. Il mandato irrevocabile all' incasso non interferisce nei rapporti tra debitore e creditore. - La fattispecie non puo' essere configurata come negozio su beni futuri, in quanto l' aspettativa delle somme dovute dal terzo altro non e' che il credito stesso. - Il mandato irrevocabile all' incasso impone sul credito un vincolo di destinazione, che, pur non interferendo sui rapporti interni tra mandante e debitore, e' opponibile ai terzi, creditori o aventi causa. - Le formalita' necessarie per l' esteriorizzazione del vincolo: esigenza di una notifica al debitore o di una sua espressa accettazione. - Esegesi ed interpretazione sistematica dell' art. 2 della legge 6 febbraio 1987, n. 19: la norma finisce indirettamente con il riconoscere giuridica rilevanza al rapporto fiduciario creato dal mandato prima della notifica, rendendolo opponibile ai creditori. - Conclusioni: rilevanza dell' attivita' e tutela della "par condicio")
art. 56 l. fall. art. 64 l. fall. art. 65 l. fall. art. 66 l. fall. art. 67 l. fall. art. 2 l. 6 febbraio 1987, n. 19 art. 2901 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati