| 183991 | |
| IDG900601567 | |
| 90.06.01567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Terranova Giuseppe
| |
| Garanzie bancarie e fallimento: la sorte del mandato irrevocabile
all' incasso
| |
| | |
| Relazione al convegno promosso dall' Associazione italiana cultori
del diritto agrario e dal Centro giuridico Valdelsa sul tema: "Le
garanzie bancarie vecchie e nuove", Certaldo, 6 maggio 1988
| |
| | |
| | |
| | |
| Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 504-554
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D315; D31331; D30581; D313330
| |
| | |
| | |
| (Sommario: - Premessa: il conflitto tra banche e curatele: necessita'
d' un chiarimento. PARTE I. - L' evoluzione delle garanzie bancarie
da mezzi di tutela di singoli rapporti a strumenti di promozione di
complesse attivita'. - Le difficolta' poste dal diritto fallimentare:
l' esigenza di staccarsi dal modello del processo esecutivo
individuale. - Per superare le lacune normative e' necessario
valorizzare i profili funzionali dell' atto e le sue connessioni con
l' attivita' nella quale esso s' inserisce. - Applicazione del metodo
prescelto alla revocatoria fallimentare delle garanzie concesse per
un conto corrente. Il problema della gratuita' delle garanzie
personali. La revoca della co mpensazione ed il factoring. PARTE II.
- Attivita' bancaria e mandato irrevocabile all' incasso: il
contratto non serve ad assicurare al mandante una collaborazione
gestoria, ma mira a far conseguire al mandatario determinate somme. -
Critica delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza
dominanti. - Il mandato all' incasso produce effetti diversi dalla
cessione di credito. Analisi dei criteri discretivi. Il mandato
irrevocabile all' incasso non interferisce nei rapporti tra debitore
e creditore. - La fattispecie non puo' essere configurata come
negozio su beni futuri, in quanto l' aspettativa delle somme dovute
dal terzo altro non e' che il credito stesso. - Il mandato
irrevocabile all' incasso impone sul credito un vincolo di
destinazione, che, pur non interferendo sui rapporti interni tra
mandante e debitore, e' opponibile ai terzi, creditori o aventi
causa. - Le formalita' necessarie per l' esteriorizzazione del
vincolo: esigenza di una notifica al debitore o di una sua espressa
accettazione. - Esegesi ed interpretazione sistematica dell' art. 2
della legge 6 febbraio 1987, n. 19: la norma finisce indirettamente
con il riconoscere giuridica rilevanza al rapporto fiduciario creato
dal mandato prima della notifica, rendendolo opponibile ai creditori.
- Conclusioni: rilevanza dell' attivita' e tutela della "par
condicio")
| |
| | |
| | |
| art. 56 l. fall.
art. 64 l. fall.
art. 65 l. fall.
art. 66 l. fall.
art. 67 l. fall.
art. 2 l. 6 febbraio 1987, n. 19
art. 2901 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |