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183999
IDG900601575
90.06.01575 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benatti Francesco
In tema di inapplicabilita' dell' art. 1956 c.c. nell' ipotesi in cui il fideiussore sia socio e amministratore della societa' debitrice
Osservazione a App. Milano 27 settembre 1988
Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 458-459
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680
La sentenza affronta il problema relativo a quale forma debba assumere la "speciale autorizzazione" di cui all' art. 1956 c.c. La Corte d' Appello si ispira ad una sentenza della Cassazione del 1971, che ha ritenuto inapplicabile l' art. 1956 quando il fideiussore assomma in se' la qualita' di socio e di amministratore e garante, considerando che in tale ipotesi si suppone che egli conosca le condizioni economiche della societa' e pertanto il suo comportamento passivo rappresenta autorizzazione tacita al creditore a favore di ulteriore credito al debitore. Questo orientamento merita un riesame, apparendo in contrasto con la lettera e la "ratio" dell' art. 1956 c.c.
art. 1956 c.c. Cass. 7 luglio 1971, n. 2130
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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