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184001
IDG900601577
90.06.01577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scognamiglio Giuliana
Concordato preventivo e surrogazione del fideiussore
Nota a Trib. Cosenza 19 novembre 1987
Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 494-502
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680; D31300
L' art. 1955 c.c. stabilisce che l' obbligazione del fideiussore si estingue quando, per fatto del creditore, non possa avere effetto la surrogazione, venga cioe' meno la facolta' del garante, che ha adempiuto l' obbligazione, di surrogarsi nei diritti del creditore beneficiario della garanzia. Il problema, allora, e' se la circostanza che il creditore ha votato in senso favorevole all' ammissione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo integri gli estremi della fattispecie estintiva della (obbligazione di) garanzia, prevista dalla norma citata. Al quesito deve darsi, sostiene l' A., risposta negativa. In tal senso si e' espresso il Tribunale di Cosenza nella sentenza pubblicata.
art. 174 l. fall. art. 177 l. fall. art. 184 l. fall. art. 1939 c.c. art. 1955 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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