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184010
IDG900701586
90.07.01586 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Perdurante vigenza dell' art. 1627 c.c. e inapplicabilita' dell' art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 agli eredi dell' affittuario non coltivatore diretto
Nota a Cass. sez. III civ. 16 dicembre 1988, n. 6852
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 9, pt. 1, pag. 487-488
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
Secondo la Cassazione, in caso di morte dell' affittuario non coltivatore diretto e' applicabile l' art. 1627 c.c., per cui sussiste la facolta' di recesso da parte del locatore nei confronti degli eredi dell' affittuario. L' A. approfondisce la questione sul piano normativo e ritiene ineccepibile e da condividere la soluzione accolta dalla sentenza annotata.
art. 23 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1627 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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