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| IDG900701587 | |
| 90.07.01587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tortolini Luigi
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| Presupposti processuali e condizioni di procedibilita' nelle
controversie agrarie
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| Nota a Cass. sez. III civ. 28 ottobre 1988, n. 5846
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| Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 9, pt. 1, pag. 492-494
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91412; D917; D91452
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| La sentenza annotata affronta problemi di natura processuale in
ordine alla seguente vertenza: Caio, locatore di un fondo rustico,
chiede la risoluzione del contratto per gravi inadempienze di Tizio.
Durante il processo di primo grado Caio viene a sapere che Tizio
aveva subaffittato il fondo e propone la relativa azione nei
confronti del subaffittuario con una domanda incidentale. Contro la
sentenza di condanna il subconcessionario sostenne che non si
trattava di una subconcessione vietata. Nelle more del giudizio di
risoluzione, il fondo veniva restituito al locatore. Poteva questo
fatto costituire una sanatoria dell' originario inadempimento da
parte del locatore? La sentenza di primo grado dev' essere
necessariamente limitata all' oggetto originario, trascurando la
subconcessione posteriore? Quali infine debbono essere gli effetti
della nullita' della subconcessione non consentita dal locatore?
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| art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 2186 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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