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184013
IDG900701589
90.07.01589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Marcello
Sulla proroga dei contratti di affitto di fondo rustico
Nota a Cass. sez. III civ. 21 gennaio 1987, n. 523
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 9, pt. 1, pag. 496-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9141
Secondo l' A., non per effetto dello "ius superveniens", ma per l' immediata applicazione dell' art. 14 l. 756/1964 e dell' art. 2 comma 1 della successiva l. 508/1973, integrati dal disposto di cui all' art. 53 comma 3 l. 203/1982, va ribadito, conformemente alla sentenza annotata, che non e' piu' consentito all' interprete, agli effetti dell' individuazione della proroga dei contratti di affitto a coltivatore diretto, operare una scissione fra rapporti in corso "de iure" e rapporti in corso "de facto". Anche questi ultimi sono stati prorogati "ex lege", pur se intervenuti in date anteriori o successive all' entrata in vigore delle disposizioni risalenti al 1964 o al 1973.
art. 14 l. 15 settembre 1964, n. 756 art. 2 l. 9 agosto 1973, n. 508 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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