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184017
IDG900701593
90.07.01593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Le agevolazioni previste dall' art. 1 della legge n. 1680 del 1962, nell' interpretazione della Corte Costituzionale e della giurisprudenza tributaria
Nota a C. Cost. 20 dicembre 1988, n. 1113
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 600-601
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9135; D2160
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1 ultimo comma della l. 1680/1962 in quanto esso non prevede, ai fini delle agevolazioni per l' imposta di successione, disparita' di trattamento tra eredi testamentari ed eredi legittimi. Di tali benefici puo' fruire qualsiasi chiamato all' eredita' purche' si tratti di mezzadri, affittuari, coltivatori diretti ed altri lavoratori agricoli che abbiano coltivato il fondo rustico almeno per 5 anni antecedenti all' apertura della successione.
art. 1 l. 29 novembre 1962, n. 1680
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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