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184019
IDG900701595
90.07.01595 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Decadenza della proroga legale del contratto agrario e diritto all' equo indennizzo
Nota a C. Cost. 14 aprile 1988, n. 437
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 604-609
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9137; D91410
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale interviene a regolare il contrasto fra interesse del conduttore che coltiva il fondo e interesse del proprietario a riavere la disponibilita' dell' immobile per costruirvi edifici di abitazione. Con la prima massima viene dichiarata l' inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di alcune norme nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un equo indennizzo dell' affittuario in favore del quale venga meno la proroga legale del contratto agrario per la mutata destinazione del fondo da agricola a urbanistica. Con la seconda massima viene ritenuta fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 11 comma 1 l. 253/1950, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione del conduttore di un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell' intero fondo locato per costruirvi case d' abitazione. L' A. analizza la giurisprudenza e la normativa in materia, tenendo presente la necessita' di un armonico bilanciamento degli interessi.
art. 1 d.l.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 11 comma 1 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 14 l. 15 settembre 1964, n. 756
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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