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184020
IDG900701596
90.07.01596 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Le Sezioni Unite della Cassazione scrivono la parola fine al conflitto INAIL-ENPAIA in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli impiegati e dirigenti agricoli
Nota a Cass. sez. un. civ. 28 aprile 1989, n. 2042
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 615-616
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91278; D7012
La sentenza annotata stabilisce che ai sensi dell' art. 6 comma 25 d.l. 536/1987 gli impiegati e dirigenti dell' agricoltura, anche se addetti a lavori manuali come la guida di autoveicoli a motore, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro esclusivamente all' ENPAIA. Solo a questo Ente devono essere corrisposti i contributi assicurativi e non anche all' INAIL. Siccome si tratta di una norma d' interpretazione autentica delle disposizioni di cui alla l. 1655/1962, essa ha efficacia retroattiva ed e' applicabile anche d' ufficio ai giudizi in corso.
l. 29 novembre 1962, n. 1655 art. 6 comma 25 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 l. 29 febbraio 1988, n. 48
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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