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184022
IDG900701598
90.07.01598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Il rilascio di fondo rustico alla fine dell' annata agraria
Nota a Trib. sez. agr. Brescia 15 maggio 1989
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 625-626
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D917
La sezione specializzata agraria, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato che il conduttore non aveva diritto a detenere il fondo in controversia ed in forza di tale pronuncia la parte proprietaria aveva intimato precetto di rilascio in dta 29 marzo 1989. Avverso il precetto di rilascio in conduttore proponeva opposizione assumendo che il rilascio, ai sensi dell' art. 47 comma 2 l. 203/1982, non poteva avvenire prima dell' annata agraria che, ai sensi dell' art. 39 l. cit., scade alla data del 10 novembre. Il proprietario eccepiva che la normativa richiamata non era applicabile, non essendo la vendita di erbe endoannuale riconducibile alla categoria dei contratti agrari, alla quale soltanto la norma sarebbe applicabile. La sentenza in esame ha respinto la tesi proprietaria sostenendo che l' art. 47 comma 2 cit., proprio perche' di natura processuale, e' applicabile a tutte le sentenze rese dalle sezioni agrarie, sia nel caso in cui sia dichiarata la cessazione del rapporto agrario, sia nel caso in cui il rapporto sia negato in radice. L' A. svolge alcune considerazioni per sottolineare l' opportunita' di un' adeguata riforma delle norme che regolano il processo agrario.
art. 39 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 47 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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