| 184022 | |
| IDG900701598 | |
| 90.07.01598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellantuono Domenico
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| Il rilascio di fondo rustico alla fine dell' annata agraria
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| Nota a Trib. sez. agr. Brescia 15 maggio 1989
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| Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 11, pt. 1, pag. 625-626
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D914; D917
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| La sezione specializzata agraria, confermando la sentenza di primo
grado, aveva dichiarato che il conduttore non aveva diritto a
detenere il fondo in controversia ed in forza di tale pronuncia la
parte proprietaria aveva intimato precetto di rilascio in dta 29
marzo 1989. Avverso il precetto di rilascio in conduttore proponeva
opposizione assumendo che il rilascio, ai sensi dell' art. 47 comma 2
l. 203/1982, non poteva avvenire prima dell' annata agraria che, ai
sensi dell' art. 39 l. cit., scade alla data del 10 novembre. Il
proprietario eccepiva che la normativa richiamata non era
applicabile, non essendo la vendita di erbe endoannuale riconducibile
alla categoria dei contratti agrari, alla quale soltanto la norma
sarebbe applicabile. La sentenza in esame ha respinto la tesi
proprietaria sostenendo che l' art. 47 comma 2 cit., proprio perche'
di natura processuale, e' applicabile a tutte le sentenze rese dalle
sezioni agrarie, sia nel caso in cui sia dichiarata la cessazione del
rapporto agrario, sia nel caso in cui il rapporto sia negato in
radice. L' A. svolge alcune considerazioni per sottolineare l'
opportunita' di un' adeguata riforma delle norme che regolano il
processo agrario.
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| art. 39 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 47 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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