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184046
IDG900901622
90.09.01622 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volta Raffaella
Applicabilita' dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 1 del codice penale ai cosiddetti "delitti d' onore"
Nota a Cass. sez. I pen. 29 dicembre 1988, n. 12863
Riv. pen., an. 115 (1989), fasc. 10, pag. 958-959
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51854; D50123
La sentenza annotata ha stabilito con chiarezza che la causa d' onore, al di fuori delle ipotesi normative nelle quali e' espressamente considerata elemento costitutivo o circostanza speciale, non puo' essere ricompresa nel dettato dell' art. 62 n. 1 c.p. Non solo perche' essa costituisce espressione di una pretesa egoistica nel campo familiare e sessuale, ma anche perche' manca di quella tendenziale universalita' che costituisce l' essenza del motivo di particolare valore morale e sociale. Questa sentenza elimina qualsiasi possibile dubbio sull' applicabilita' dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 1 c.p. ai delitti d' onore e rappresenta la risposta chiara e definitiva della giurisprudenza a chi tenti di far sopravvivere camuffata da attenuante una normativa abrogata e offensiva della coscienza sociale e del diritto penale.
art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442 art. 587 c.p. art. 62 n. 1 c.p.
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