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184047
IDG900901623
90.09.01623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morlino Aldo
Progresso sull' interpretazione della normativa di cui all' art. 2 d.l. n. 429/1982
Nota a Trib. Potenza 19 luglio 1989, n. 252
Riv. pen., an. 115 (1989), fasc. 10, pag. 961
D2144; D2191; D538
La giurisprudenza di merito e' orientata a non distinguere, nella previsione dell' art. 2 d.l. 429/1982, tra ritardo nel versamento della ritenuta d' imposta e omissione dello stesso. Tuttavia alcuni giudici di merito sono orientati, come nella sentenza annotata, ad una maggiore valutazione dell' elemento psicologico, desunto non solo dalla somma non versata ma, principio innovativo stabilito dalla sentenza in nota, dal comportamento precedente e successivo all' omissione del contributo.
art. 2 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516
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