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184219
IDG901201795
90.12.01795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Resta Donatella
Procedure di gara: prevalenza del criterio sostanziale nella interpretazione delle condizioni per l' ammissione alla gara
Rass. lav. pubbl., an. 36 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 419-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1210; D12103
Nella fase preliminare al contratto le procedure, dopo una prima serie di interventi ampiamente discrezionali dell' amministrazione, passano nella fase successiva dell' identificazione del contraente privato; questa, soprattutto nel sistema di gara a licitazione privata -che e' quello maggiormente in uso- risulta affidata a meccanismi automatici, predisposti dalla legge. Ne deriva l' esigenza di osservare una serie di rigide prescrizioni formali che dispongono tutto l' andamento della gara, ai cui valori la giurisprudenza piu' recente tende ad interpretare privilegiando l' elemento sostanziale, valutato in relazione ai canoni-base della materia. Questi, immediatamente dedotti dall' art. 97 Cost., sono: il principio di "buona amministrazione" -il cui obiettivo e', nel caso specifico, l' individuazione dell' offerta piu' conveniente- attuato favorendo l' afflusso dei concorrenti alla gara; il principio di imparzialita' della scelta, da parte dell' amministrazione -favorito, nella licitazione privata, anche dalla segretezza delle offerte prodotte- che si attua attraverso il rispetto della par condicio fra i concorrenti. Su queste basi la giurisprudenza ha evidenziato il diverso peso che puo' essere assunto dalle diverse clausole di gara, distinguendo quelle che rivelano un valore essenziale -la cui inosservanza porta all' esclusione del concorrente o all' invalidita' della prova- e quelle che rivestono un valore meramente formale -la cui inosservanza puo' essere eventualmente sanata.
l. 20 marzo 1865, n. 2248 alle. F r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 l. 10 febbraio 1962, n. 57 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 627 l. 2 febbraio 1973, n. 14 l. 10 dicembre 1981, n. 741
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